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| IDG780900409 | |
| 78.09.00409 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| punzo roberto
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| nota a cass. sez. i pen. 16 giugno 1976
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| Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 12, pt. 2, pag. 561-562
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51006
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| l' a. annota una decisione di legittimita' secondo cui ai fini del
delitto di cui all' art. 272 codice penale, occorre distinguere la
pura manifestazione di pensiero della propaganda: la prima e'
esteriorizzazione di concetti e di idee su un piano astratto, mentre
la seconda e' attivita' diffusiva di idee, qualificata dal
perseguimento di un fine consistente nel sovvertimento dell' ordine
costituito e, dunque, nella creazione di una situazione di pericolo,
alla cui sussistenza resta estraneo il risultato. dopo avere
ricordato le vicissitudini della norma in esame in ordine alla sua
legittimita' costituzionale, l' a. rileva, in tema di momento
consumativo del reato, che si richiede l' idoneita' causale della
propaganda alla concreta determinazione della situazione di pericolo;
mentre per quanto riguarda il sostegno psicologico si ritiene
sufficiente il dolo generico. conclude auspicando che anche questa
parte della norma sia fatta oggetto di pronuncia costituzionale e di
conseguente dichiarazione di illegittimita'.
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| art. 272 c.p.
art. 21 cost.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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