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122208
IDG780900409
78.09.00409 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
punzo roberto
nota a cass. sez. i pen. 16 giugno 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 12, pt. 2, pag. 561-562
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51006
l' a. annota una decisione di legittimita' secondo cui ai fini del delitto di cui all' art. 272 codice penale, occorre distinguere la pura manifestazione di pensiero della propaganda: la prima e' esteriorizzazione di concetti e di idee su un piano astratto, mentre la seconda e' attivita' diffusiva di idee, qualificata dal perseguimento di un fine consistente nel sovvertimento dell' ordine costituito e, dunque, nella creazione di una situazione di pericolo, alla cui sussistenza resta estraneo il risultato. dopo avere ricordato le vicissitudini della norma in esame in ordine alla sua legittimita' costituzionale, l' a. rileva, in tema di momento consumativo del reato, che si richiede l' idoneita' causale della propaganda alla concreta determinazione della situazione di pericolo; mentre per quanto riguarda il sostegno psicologico si ritiene sufficiente il dolo generico. conclude auspicando che anche questa parte della norma sia fatta oggetto di pronuncia costituzionale e di conseguente dichiarazione di illegittimita'.
art. 272 c.p. art. 21 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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