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| IDG780900410 | |
| 78.09.00410 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| saluzzo francesco enrico
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| nota a cass. sez. iv pen. 14 giugno 1976
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| Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 12, pt. 2, pag. 563-564
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60415; d63021; d63023; d6311
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| l' a. annota sfavorevolmente una sentenza della corte suprema secondo
cui per l' impugnazione delle decisioni emesse a seguito di
procedimenti in camera di consiglio, la speciale decorrenza del
termine dalla data dell' ultima notificazione dell' avviso dell'
avvenuto deposito, eseguita nei confronti dell' imputato e del suo
difensore, prevista dall' art. 201 comma 2 codice di procedura
penale, deve ritenersi estesa, oltre che alla presentazione dei
motivi, alla stessa dichiarazione di impugnazione proposta sia dall'
uno che dall' altro soggetto. l' a., dopo avere messo in evidenza che
si tratta di un indirizzo minoritario, sostiene che l' opportunita'
di evitare una diversa decorrenza del termine per impugnare e l'
incertezza che l' imputato o il difensore possono nutrire sull'
avvenuta notifica all' altro soggetto suggeriscono di aderire alla
opposta tesi confortata dal costante orientamento del supremo
collegio. infatti, mentre la dichiarazione di impugnazione non e'
atto che richiede particolari conoscenze tecniche, la presentazione
dei motivi richiede una qualificazione che solo il difensore possiede
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| art. 151 c.p.p.
art. 199 c.p.p.
art. 201 comma 2 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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