Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


122209
IDG780900410
78.09.00410 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
saluzzo francesco enrico
nota a cass. sez. iv pen. 14 giugno 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 12, pt. 2, pag. 563-564
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60415; d63021; d63023; d6311
l' a. annota sfavorevolmente una sentenza della corte suprema secondo cui per l' impugnazione delle decisioni emesse a seguito di procedimenti in camera di consiglio, la speciale decorrenza del termine dalla data dell' ultima notificazione dell' avviso dell' avvenuto deposito, eseguita nei confronti dell' imputato e del suo difensore, prevista dall' art. 201 comma 2 codice di procedura penale, deve ritenersi estesa, oltre che alla presentazione dei motivi, alla stessa dichiarazione di impugnazione proposta sia dall' uno che dall' altro soggetto. l' a., dopo avere messo in evidenza che si tratta di un indirizzo minoritario, sostiene che l' opportunita' di evitare una diversa decorrenza del termine per impugnare e l' incertezza che l' imputato o il difensore possono nutrire sull' avvenuta notifica all' altro soggetto suggeriscono di aderire alla opposta tesi confortata dal costante orientamento del supremo collegio. infatti, mentre la dichiarazione di impugnazione non e' atto che richiede particolari conoscenze tecniche, la presentazione dei motivi richiede una qualificazione che solo il difensore possiede
art. 151 c.p.p. art. 199 c.p.p. art. 201 comma 2 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati