Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


122212
IDG780900413
78.09.00413 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. vi pen. 6 aprile 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 12, pt. 2, pag. 570-572
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60350; d603541; d603590
l' a. annota una decisione della corte suprema in cui si legge che per attribuire ad un avvocato la qualita' di difensore in un determinato procedimento penale, con tutte le facolta' che ne derivano, e' necessario e sufficiente che la nomina avvenga nelle forme previste dalla legge, senza che la sua validita' ed efficacia siano subordinate alla espressa accettazione del mandato. l' a. rileva che l' ordinamento presente sembra contrastare con l' indirizzo formatosi in tema di abbandono della difesa, secondo il quale perche' il difensore di fiducia possa rispondere di abbandono occorre che risulti la sua accettazione dell' incarico: secondo l' a. appare evidente che se la sola nomina fosse sufficiente a conferire l' incarico non si richiederebbe, ad integrare gli estremi dell' abbandono della difesa, l' accettazione tacita o espressa del mandato
art. 134 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati