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122213
IDG780900414
78.09.00414 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. iii pen. 22 marzo 1976 cass. sez. vi pen. 14 maggio 1975
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 12, pt. 2, pag. 572-574
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5051; d540; d643
l' a. annota 2 decisioni di legittimita', nella prima delle quali si legge che la confisca della costruzione abusiva da parte del giudice penale e' provvedimento illegittimo perche' incompatibile con i poteri spettanti per legge al sindacato sull' opera realizzata. l' a., rilevato che si tratta di giurisprudenza costante, esclude la possibilita' della confisca delle costruzioni abusive, alla luce dell' art. 15 legge 28 gennaio 1977, n. 10. nella seconda sentenza viene riconosciuta la legittimita' del sequestro della costruzione edilizia abusiva non gia' in vista di un' eventuale confisca, bensi' allo scopo di facilitare l' accertamento del reato di cui all' art. 41 legge 17 agosto 1942, n. 1150. a questo proposito, l' a. ricorda come la cassazione esclude che il magistrato inquirente possa ordinare la sospensione dei lavori edilizi abusivi ricorrendo ai poteri riconosciuti alla polizia giudiziaria dall' art. 219 codice di procedura penale.
art. 240 c.p. art. 219 c.p.p. art. 622 c.p.p. art. 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 15 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Ist. dir. penale - Univ. TO



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