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122214
IDG780900415
78.09.00415 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. v pen. 10 marzo 1976
Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 12, pt. 2, pag. 577-580
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50122; d5014; d5042; d50411; d6062
l' a. annota una decisione di notevole importanza sotto il profilo dogmatico, poiche' in essa si ammette l' applicabilita' dell' aggravante del nesso teleologico anche in concomitanza del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, benche' la suddetta circostanza aggravante possa avere, come del resto ogni altra aggravante, una concreta efficacia nell' ambito del reato continuato solo quando si riferisca alla violazione piu' grave tra quelle unificate, rimanendo in caso contrario assorbita nell' aumento di pena per la continuazione. l' a. rileva che, dopo riforma del 1974, diventa praticamente impossibile ipotizzare un caso di connessione teleologica in cui non siano presenti anche gli estremi del reato continuato. la decisione contiene altre 2 massime, espressione di un indirizzo costante. nella prima si legge che l' aggravante del nesso teleologico si configura anche quando il reato-fine sia estinto, in virtu' dell' art. 170 comma 3 codice penale. nella seconda e' detto che l' imminenza della prescrizione, ai fini dell' applicazione dell' art. 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742, deve essere valutata con riferimento non al singolo grado di giudizio ma a tutto il corso del procedimento, e anche in relazione all' eventualita' che l' estinzione del reato consegua alla possibile concessione all' imputato di circostanze attenuanti.
art. 61 n. 2 c.p. art. 81 comma 2 c.p. art. 170 comma 3 c.p. art. 180 c.p.p. art. 2 l. 7 ottobre 1969, n. 742
Ist. dir. penale - Univ. TO



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