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| IDG780900415 | |
| 78.09.00415 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| nota a cass. sez. v pen. 10 marzo 1976
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| Giur. it., an. 129 (1977), fasc. 12, pt. 2, pag. 577-580
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50122; d5014; d5042; d50411; d6062
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| l' a. annota una decisione di notevole importanza sotto il profilo
dogmatico, poiche' in essa si ammette l' applicabilita' dell'
aggravante del nesso teleologico anche in concomitanza del
riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati
contestati, benche' la suddetta circostanza aggravante possa avere,
come del resto ogni altra aggravante, una concreta efficacia nell'
ambito del reato continuato solo quando si riferisca alla violazione
piu' grave tra quelle unificate, rimanendo in caso contrario
assorbita nell' aumento di pena per la continuazione. l' a. rileva
che, dopo riforma del 1974, diventa praticamente impossibile
ipotizzare un caso di connessione teleologica in cui non siano
presenti anche gli estremi del reato continuato. la decisione
contiene altre 2 massime, espressione di un indirizzo costante. nella
prima si legge che l' aggravante del nesso teleologico si configura
anche quando il reato-fine sia estinto, in virtu' dell' art. 170
comma 3 codice penale. nella seconda e' detto che l' imminenza della
prescrizione, ai fini dell' applicazione dell' art. 2 legge 7 ottobre
1969, n. 742, deve essere valutata con riferimento non al singolo
grado di giudizio ma a tutto il corso del procedimento, e anche in
relazione all' eventualita' che l' estinzione del reato consegua alla
possibile concessione all' imputato di circostanze attenuanti.
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| art. 61 n. 2 c.p.
art. 81 comma 2 c.p.
art. 170 comma 3 c.p.
art. 180 c.p.p.
art. 2 l. 7 ottobre 1969, n. 742
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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