Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


122218
IDG780900419
78.09.00419 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
corso piero
nota a cass. sez. i pen. 7 febbraio 1977
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 7-8
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02322; d60356; d644
l' a. annota una interessante decisione di legittimita' che coinvolge tra l' altro alcuni aspetti del nuovo ordinamento penitenziario. in primo luogo si afferma che contro il diniego del permesso di colloquio ad un imputato detenuto non e' previsto alcun mezzo di gravame ne' dall' art. 18 della legge 26 luglio 1975 n. 354 ne da altra norma; anche perche' tale provvedimento di diniego (o di concessione) del permesso di colloquio ad un imputato detenuto non incide sulla liberta' personale, onde si appalesa inammissibile il ricorso ex art. 190 codice procedura penale e 111 costituzione. in secondo luogo si legge che il divieto posto dall' art. 135 del codice di procedura penale e' applicabile anche ai casi in cui, pur dopo il deposito degli atti ai sensi dell' art. 372 stesso codice, l' imputato detenuto, per una qualsiasi ragione, non sia stato interrogato. l' a. compie alcune considerazioni sulla piu' volte dichiarata incompetenza della cassazione a conoscere o ad adottare provvedimenti incidentali sull' amministrazione dei detenuti e richiama ampiamente le posizioni della dottrina e della giurisprudenza sui problemi affrontati nella sentenza che annota.
art. 111 cost. l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 135 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati