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122219
IDG780900420
78.09.00420 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i pen. 7 dicembre 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 9-12
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02322; d630; d644
l' a. annota una decisione in cui si afferma che non e' previsto dalla legge, e non e' quindi ammissibile alcun gravame avverso il provvedimento ordinatorio del giudice di sorveglianza che ai sensi dell' art. 30 legge 26 luglio 1975 n. 354, provveda, positivamente o negativamente sulla istanza di concessione del permesso a un detenuto. rileva che la questione ha avuto una evoluzione legislativa con l' entrata in vigore della legge 20 luglio 1977 n. 450 la quale, tra l' altro, ha disposto che il pubblico ministero e l' interessato possono proporre reclamo avverso tale provvedimento, nel termine di 24 ore. la nuova legge tace sulla possibilita' di ricorrere in cassazione avverso la decisione del giudice investito del reclamo; ma, secondo l' a., tale possibilita' sembra da escludere, poiche' i permessi esulano, secondo l' orientamento della corte suprema, dalla materia della liberta' personale di cui all' art. 111 costituzione.
art. 111 comma 2 cost. art. 190 c.p.p. l. 26 luglio 1975, n. 354
Ist. dir. penale - Univ. TO



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