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122220
IDG780900421
78.09.00421 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
anca g.m.
nota a cass. sez. v pen. 10 novembre 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 13-14
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d603541; d60700; d62001
l' a. annota una decisione di legittimita' in tema di revoca del mandato al difensore, nella quale, in primo luogo, si legge che, qualora l' imputato gia' assistito da un difensore di fiducia, ne nomini un secondo nella dichiarazione di impugnazione, senza nulla espressamente disporre in ordine al primo, la nomina di questo conservera' pieno effetto, avendosi come semplice conseguenza l' affiancamento del secondo difensore al primo. in secondo luogo nella sentenza si afferma che l' omissione dell' avviso di udienza ad uno dei difensori di fiducia non e' causa di nullita' ne' assoluta ne' relativa trattandosi di una irregolarita' sprovvista di sanzione. l' a. svolge una dettagliata disamina degli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza in ordine ai 2 problemi trattati nella decisione annotata.
art. 133 c.p.p. art. 134 c.p.p. art. 185 c.p.p. art. 410 c.p.p. art. 412 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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