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122223
IDG780900425
78.09.00425 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i pen. 3 marzo 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 21-22
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51903; d51910
l' a. annota una pronuncia di legittimita' secondo cui i delitti di estorsione e truffa, pur avendo un elemento comune, e cioe' la prestazione del consenso da parte del soggetto passivo viziata nel suo processo formativo, si distinguono tra loro per un tipico elemento caratterizzante, costituito dal mezzo adoperato dall' agente per conseguire la prestazione del consenso: la minaccia o violenza nell' estorsione; l' uso di artifici o raggiri, con falsa rappresentazione della realta' nella truffa. la distinzione, sempre ad avviso della suprema corte, sussiste anche nella ipotesi di truffa aggravata per incusso timore, giacche' il timore di soggiacere ad un danno nella estorsione e' cagionato dalla minaccia, mentre nella truffa aggravata rappresenta l' effetto di artifici o raggiri mediante i quali sia stato prospettato alla vittima un male immaginario. l' a., rilevato che si tratta di una giurisprudenza costante, ricorda come nel passato si ponesse l' accento sulla circostanza che nella truffa aggravata il danno minacciato e' meramente eventuale, mentre nella estorsione esso assume connotati di certezza.
art. 629 c.p. art. 640 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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