| 122224 | |
| IDG780900426 | |
| 78.09.00426 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| de matteo raffaele
| |
| sulla costituzione di parte civile del comune nei procedimenti per
reati urbanistici
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a trib. sez. iii pen. roma 17 dicembre 1976
| |
| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 25-32
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d601; d6010; d540
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. annota una decisione di merito la quale nega la possibilita'
per il comune di costituirsi parte civile nel procedimento penale per
la repressione del reato di costruzione senza licenza, perche' la
violazione delle norme urbanistiche non lede un interesse
patrimoniale dell' ente e non cagiona quindi alcun danno patrimoniale
allo stesso. rilevato che la tendenza maggioritaria sia della corte
di cassazione che delle magistrature di merito, e' nel senso di
ammettere la costituzione di parte civile de quo, l' a. critica
questa tendenza espansiva, proprio sulla base della mancanza dei
requisiti che legittimano l' azione civile, sia essa esercitata in
sede autonoma, sia essa inserita in sede penale. infatti, se non si
puo' dubitare della titolarita' del comune dell' interesse protetto
dalla norma, cio' che invece risulta del tutto carente e' la
verificazione di un danno patrimoniale risarcibile. l' a. esclude
anche la possibilita' per il privato di costituirsi parte civile
nello stesso giudizio, in quanto seppure, in ipotesi, effettivamente
danneggiato, non risulta titolare dell' interesse protetto.
| |
| art. 22 c.p.p.
art. 91 c.p.p.
art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 32 l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150
| |
| Ist. dir. penale - Univ. TO
| |