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122226
IDG780900428
78.09.00428 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. vi pen. 28 gennaio 1977
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 49-50
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d540
favorevole annotazione d' una decisione di legittimita' in cui e' affermato che qualora una cooperativa edilizia suddivida tra i propri soci, a scopo edificatorio, un fondo rustico e ciascun socio ottenga per l' appezzamento di terreno a lui assegnato licenza edilizia, si ha una lottizzazione del terreno che e' abusiva se non espressamente autorizzata dall' autorita' comunale e subordinata alla stipula di una convenzione che preveda, fra l' altro, la cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione. l' a. ricorda come, secondo la giurisprudenza prevalente, il reato di lottizzazione abusiva sussiste ogni qualvolta il privato manifesti l' intenzione di destinare ad un organico insieme abitativo aree prima adibite a scopi agricoli ed incolte, procedendo ad esempio alla vendita frazionata del terreno.
art. 28 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 8 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 17 l. 6 agosto 1967, n. 765
Ist. dir. penale - Univ. TO



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