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122227
IDG780900429
78.09.00429 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
venditti rodolfo
nota a ord. cass. sez. un. pen. 25 ottobre 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 51-52
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d0400; d5014; d55
l' a. annota favorevolmente una ordinanza delle sezioni unite con la quale e' stata riconosciuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 264 codice penale militare di pace in relazione all' art. 3 costituzione nella parte in cui la norma del codice militare non prevede la competenza del giudice ordinario nel caso di concorso formale tra il reato militare e il reato comune; tale norma appare in contrasto con il principio di eguaglianza, poiche' la regola dettata dal vigente art. 81 comma 1 codice penale sarebbe applicabile nel caso di concorso formale tra reati militari, ma non nel caso di concorso formale tra un reato comune e un reato militare, e cio' senza che sia dato cogliere la ragione logica di questo diverso trattamento e la connotazione differenziale delle situazioni prospettate. secondo l' a. la diversita' di trattamento non trova nessun logico fondamento e puo' essere spiegata soltanto con una immotivata resistenza del legislatore penale militare ad estendere la giurisdizione ordinaria, che pur la costituzione indica come giurisdizione normale e assolutamente prevalente.
art. 3 cost. art. 81 c.p. art. 264 c.p.mil.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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