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122229
IDG780900431
78.09.00431 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
moscarini p.
nota a cass. sez. i pen. 27 settembre 1976 cass. sez. i pen. 4 febbraio 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 57-60
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02322; d61140; d61142; d61143; d63021
annota 2 decisioni di legittimita' le quali conformemente affermano che l' ordinanza relativa alla imposizione di dimora coatta e' autonomamente impugnabile, nonostante il terzo comma dell' art. 282 codice di procedura penale riservi soltanto al pubblico ministero il gravame, anche dall' imputato ai sensi degli artt. 111 costituzione e 190 codice di procedura penale in considerazione del fatto che il concetto di liberta' personale, ai fini del ricorso di cassazione, non deve essere inteso soltanto come disponibilita' fisica della propria persona, bensi' in un senso piu' vasto, ossia come possibilita' giuridica di determinare la propria condotta secondo la propria volonta'. rileva come sul problema della impugnabilita' autonoma dell' ordinanza con cui si comminano gli obblighi accessori al provvedimento di scarcerazione per decorrenza dei termini, regni in dottrina ed in giurisprudenza la piu' grande incertezza e discordia e come tali posizioni si acuiscano quando si passi ad esaminare il problema con riguardo all' ordinanza di concessione della liberta' provvisoria.
art. 111 cost. art. 190 c.p.p. art. 272 c.p.p. art. 282 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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