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122231
IDG780900433
78.09.00433 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i pen. 2 luglio 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 64-66
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6033; d60700; d60701; d6120
l' a. annota una interessante decisione della cassazione nella quale si legge che il responsabile civile e' soltanto un soggetto secondario del processo penale, come e' dato desumere dagli artt. 111 e 125 codice di procedura penale; pertanto, la inosservanza, nei suoi confronti, dell' obbligo della comunicazione giudiziaria non puo' mai risolversi in una nullita' assoluta, ma soltanto in una mera irregolarita' o al piu' in una nullita' relativa, sempre che questa possa essere legata espressamente allo specifico atto che interessi il responsabile civile. l' a., dopo avere ricordato che la corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 123 e 304 codice di procedura penale nei limiti in cui non comminano la nullita' assoluta per l' omissione della comunicazione giudiziaria al responsabile civile, svolge una disamina delle posizioni dottrinali sul problema de quo.
art. 111 c.p.p. art. 123 c.p.p. art. 154 c.p.p. art. 185 comma 1 n. 3 c.p.p. art. 304 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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