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Documento


122233
IDG780900436
78.09.00436 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
venditti rodolfo
nota a cass. sez. iii pen. 7 giugno 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 71-72
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51711
l' a. valuta una interessante decisione della corte suprema in tema di opera oscena. afferma la cassazione che nella nozione di osceno la legge assume ad oggetto di tutela un fenomeno biologico umano qual e' il pudore che si esprime in una reazione emotiva di disagio o di turbamento in ordine a organi del corpo o comportamenti sessuali che per consuetudine ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell' intimita'. la legge ha commisurato tale valore, nonche' la sua intensita', al momento del suo manifestarsi, graduandolo implicitamente in relazione al momento storico. nel porre l' attributo comune la formula normativa ha poi inteso da un lato escludere il metro individuale o minoritario del pudore che potrebbe peccare per eccesso o, per difetto, dall' altro accordare rilievo a criteri di identificazione del medesimo che ne colgano la estensione e la intensita' nella coscienza sociale in ragione della sua larga diffusione e della sua normale presenza nei soggetti la cui personalita' e' in via di formazione o si sia gia' formata. pertanto, e' giuridicamente corretto definire osceni oggetti destinati al soddisfacimento o all' esaltazione del piacere sessuale in modo anomalo, sostitutivo dell' accoppiamento naturale di persone di sesso diverso e consistenti in pratiche veneree di masturbazione strumentale o di artificiosa erotizzazione meccanica del rapporto sessuale. l' a. rileva come la sentenza fa anche giustizia dei pretesti scientifici e terapeutici che i mercanti di simili oggetti sono soliti invocare come paravento per la loro attivita' penalmente antigiuridica.
art. 529 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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