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| IDG780900436 | |
| 78.09.00436 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| venditti rodolfo
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| nota a cass. sez. iii pen. 7 giugno 1976
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 71-72
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51711
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| l' a. valuta una interessante decisione della corte suprema in tema
di opera oscena. afferma la cassazione che nella nozione di osceno la
legge assume ad oggetto di tutela un fenomeno biologico umano qual e'
il pudore che si esprime in una reazione emotiva di disagio o di
turbamento in ordine a organi del corpo o comportamenti sessuali che
per consuetudine ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'
intimita'. la legge ha commisurato tale valore, nonche' la sua
intensita', al momento del suo manifestarsi, graduandolo
implicitamente in relazione al momento storico. nel porre l'
attributo comune la formula normativa ha poi inteso da un lato
escludere il metro individuale o minoritario del pudore che potrebbe
peccare per eccesso o, per difetto, dall' altro accordare rilievo a
criteri di identificazione del medesimo che ne colgano la estensione
e la intensita' nella coscienza sociale in ragione della sua larga
diffusione e della sua normale presenza nei soggetti la cui
personalita' e' in via di formazione o si sia gia' formata. pertanto,
e' giuridicamente corretto definire osceni oggetti destinati al
soddisfacimento o all' esaltazione del piacere sessuale in modo
anomalo, sostitutivo dell' accoppiamento naturale di persone di sesso
diverso e consistenti in pratiche veneree di masturbazione
strumentale o di artificiosa erotizzazione meccanica del rapporto
sessuale. l' a. rileva come la sentenza fa anche giustizia dei
pretesti scientifici e terapeutici che i mercanti di simili oggetti
sono soliti invocare come paravento per la loro attivita' penalmente
antigiuridica.
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| art. 529 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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