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| IDG780900439 | |
| 78.09.00439 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| anca g.m.
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| nota a cass. sez. iii pen. 12 gennaio 1976
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 80
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6032; d60323; d630; d63024
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| l' a. annota una decisione di legittimita' in cui si legge che le
ordinanze che ammettono o respingono la costituzione di parte civile
non sono impugnabili, in quanto l' art. 190 codice di procedura
penale stabilisce l' impugnabilita' dei provvedimenti del giudice nel
solo caso in cui la legge lo prevede. l' ordinanza di ammissione non
pregiudica la decisione del giudice sul diritto della parte di
ottenere il risarcimento dei danni, ne' preclude agli interessati il
diritto ad impugnare la sentenza sul relativo capo. l' ordinanza di
rigetto, allo stesso modo, non impedisce al danneggiato di esercitare
l' azione in sede civile. l' a. critica, pero', quest' ultima
affermazione, rilevando che la esclusione della costituzione di parte
civile impedisce al danneggiato di influire sull' accertamento del
fatto-reato che costituisce il presupposto logico-giuridico del
risarcimento del danno; sarebbe quindi opportuno consentire l'
impugnazione dell' ordinanza di esclusione della parte civile.
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| art. 97 c.p.p.
art. 98 c.p.p.
art. 100 c.p.p.
art. 190 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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