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122236
IDG780900439
78.09.00439 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
anca g.m.
nota a cass. sez. iii pen. 12 gennaio 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 80
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6032; d60323; d630; d63024
l' a. annota una decisione di legittimita' in cui si legge che le ordinanze che ammettono o respingono la costituzione di parte civile non sono impugnabili, in quanto l' art. 190 codice di procedura penale stabilisce l' impugnabilita' dei provvedimenti del giudice nel solo caso in cui la legge lo prevede. l' ordinanza di ammissione non pregiudica la decisione del giudice sul diritto della parte di ottenere il risarcimento dei danni, ne' preclude agli interessati il diritto ad impugnare la sentenza sul relativo capo. l' ordinanza di rigetto, allo stesso modo, non impedisce al danneggiato di esercitare l' azione in sede civile. l' a. critica, pero', quest' ultima affermazione, rilevando che la esclusione della costituzione di parte civile impedisce al danneggiato di influire sull' accertamento del fatto-reato che costituisce il presupposto logico-giuridico del risarcimento del danno; sarebbe quindi opportuno consentire l' impugnazione dell' ordinanza di esclusione della parte civile.
art. 97 c.p.p. art. 98 c.p.p. art. 100 c.p.p. art. 190 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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