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122237
IDG780900440
78.09.00440 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzarra a.
nota a cass. sez. iv pen. 28 novembre 1975
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 81-82
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60354; d603541; d6311
l' a. annota una decisione di legittimita' secondo cui devono ritenersi ammissibili i motivi presentati dal difensore di fiducia dell' imputato che non sia mai stato revocato, anche quando, a causa della sua assenza o del suo impedimento, sia stato sostituito al dibattimento da un difensore di ufficio. la persistenza del rapporto fiduciario garantisce appena le finalita' propostesi dalla legge dell' art. 201 codice di procedura penale ed i motivi redatti dal difensore di fiducia mai revocato debbono ritenersi ammissibili, non diversamente da quanto avviene in ipotesi di nomina conferita in un momento successivo alla presentazione della stessa dichiarazione di gravame. l' a. compie un rapido excursus delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali in materia.
art. 128 c.p.p. art. 134 c.p.p. art. 192 c.p.p. art. 201 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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