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122239
IDG780900442
78.09.00442 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a pret. forli', 4 maggio 1977
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 85-86
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d540
il mutamento della destinazione d' uso di un vano (anche in assenza di qualsiasi opera edilizia) costituisce, quando avvenga senza autorizzazione del comune, il reato di cui all' art. 17 lett. b legge 28 gennaio 1977 n. 10, mentre, in passato, costituiva il reato di cui all' art. 41 lett. b legge 17 agosto 1942, n. 1150. l' a. ricorda come la nuova normativa subordini ad una apposita concessione da parte del sindaco ogni attivita' comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale. dubbi suscita invece, la tesi secondo la quale un mutamento del genere incorrerebbe nelle sanzioni previste dalla lett. b dell' art. 17 legge n. 10 del 1977.
art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 41 lett. b l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 17 lett. b l. 28 gennaio 1977, n. 10
Ist. dir. penale - Univ. TO



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