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122240
IDG780900443
78.09.00443 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cervadoro mirella
termini massimi di custodia preventiva ed annullamento dell' ordinanza di rinvio a giudizio
nota a cass. sez. ii pen. 28 gennaio 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 93-96
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6113
l' a. commenta una decisione di legittimita' secondo cui la disposizione contenuta nel n. 1 del quinto comma dell' art. 272 codice di procedura penale prende in considerazione, ai fini della determinazione dei termini di custodia preventiva, esclusivamente il fatto storico della pronuncia di una sentenza di condanna di primo grado e specifica l' assoluta irrilevanza di un successivo annullamento della sentenza stessa. di conseguenza, i predetti termini continuano ad operare anche quando, per effetto di tale annullamento, il processo regredisce alla fase istruttoria. l' a. afferma che la decisione non sembra da condividere ne' sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, ne' sotto quello della ratio legis, dimenticando la cassazione che la durata della detenzione preventiva deve essere contenuta entro limiti "ragionevoli", la valutazione dei quali s' impone non solo a livello costituzionale, ma anche in rapporto all' art. 5 comma 3 della convenzione europea dei diritti dell' uomo.
art. 272 comma 5 n. 1 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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