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| IDG780900443 | |
| 78.09.00443 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cervadoro mirella
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| termini massimi di custodia preventiva ed annullamento dell'
ordinanza di rinvio a giudizio
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| nota a cass. sez. ii pen. 28 gennaio 1976
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 2, pag. 93-96
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6113
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| l' a. commenta una decisione di legittimita' secondo cui la
disposizione contenuta nel n. 1 del quinto comma dell' art. 272
codice di procedura penale prende in considerazione, ai fini della
determinazione dei termini di custodia preventiva, esclusivamente il
fatto storico della pronuncia di una sentenza di condanna di primo
grado e specifica l' assoluta irrilevanza di un successivo
annullamento della sentenza stessa. di conseguenza, i predetti
termini continuano ad operare anche quando, per effetto di tale
annullamento, il processo regredisce alla fase istruttoria. l' a.
afferma che la decisione non sembra da condividere ne' sotto il
profilo strettamente tecnico-giuridico, ne' sotto quello della ratio
legis, dimenticando la cassazione che la durata della detenzione
preventiva deve essere contenuta entro limiti "ragionevoli", la
valutazione dei quali s' impone non solo a livello costituzionale, ma
anche in rapporto all' art. 5 comma 3 della convenzione europea dei
diritti dell' uomo.
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| art. 272 comma 5 n. 1 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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