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122241
IDG780900444
78.09.00444 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i pen. 28 luglio 1977
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 97-98
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d507; d60211
l' a. annota una decisione di legittimita' nella quale in primo luogo si legge che l' allontanamento del sorvegliato speciale dal luogo di dimora, senza avere preavvertito l' autorita' di pubblica sicurezza, costituisce un reato omissivo istantaneo. prosegue la sentenza affermando che il luogo di consumazione di detto reato e' quello di dimora del prevenuto, e cioe' il luogo in cui egli non ha ottemperato all' obbligo impostogli dalla legge per cui territorialmente competente a giudicare e' il pretore che ha giurisdizione su tale localita'. l' a., a proposito di quest' ultima affermazione, sottolinea, come, a seguito della legge 8 agosto 1977 n. 534, la natura istantanea o permanente del reato non incide piu' sul problema della competenza, tanto e' vero che, nell' una come nell' altra ipotesi deve ritenersi competente il giudice dove ha dimora il sorvegliato speciale.
art. 5 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 9 l. 27 dicembre 1956, n. 1423
Ist. dir. penale - Univ. TO



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