| l' a. annota, svolgendo un ampio panorama delle posizioni
giurisprudenziali e dottrinali, una interessante decisione della
corte suprema nella quale si legge che, se e' esatto che il vizio
parziale di mente puo' sussistere anche in mancanza di una malattia
di mente tipica, inquadrata nella classificazione scientifica delle
infermita' mentali, e' pur sempre necessario che il vizio parziale
discenda da uno stato morboso, dipendente da una alterazione
patologica clinicamente accertabile, di sicura consistenza, tale da
scemare la capacita' di intendere e di volere. non risultano percio'
sufficienti, per integrare il vizio parziale di mente, mere anomalie
del carattere o del sentimento legate all' indole o alla costituzione
del soggetto, atte eventualmente, per la loro intensita', a
caratterizzare una personalita' psicopatica.
| |