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122242
IDG780900445
78.09.00445 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i pen. 14 febbraio 1977
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 99-100
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50200
l' a. annota, svolgendo un ampio panorama delle posizioni giurisprudenziali e dottrinali, una interessante decisione della corte suprema nella quale si legge che, se e' esatto che il vizio parziale di mente puo' sussistere anche in mancanza di una malattia di mente tipica, inquadrata nella classificazione scientifica delle infermita' mentali, e' pur sempre necessario che il vizio parziale discenda da uno stato morboso, dipendente da una alterazione patologica clinicamente accertabile, di sicura consistenza, tale da scemare la capacita' di intendere e di volere. non risultano percio' sufficienti, per integrare il vizio parziale di mente, mere anomalie del carattere o del sentimento legate all' indole o alla costituzione del soggetto, atte eventualmente, per la loro intensita', a caratterizzare una personalita' psicopatica.
art. 89 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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