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122243
IDG780900446
78.09.00446 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cervetti spriano fernanda
nota a cass. sez. iii pen. 7 febbraio 1977
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 100-104
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d507
l' a. annota una pregevole decisione della cassazione secondo cui, anche dopo le sentenze della corte costituzionale sui diritti di difesa nel procedimento per l' applicazione delle misure di prevenzione, la tutela di tali diritti va sempre rapportata e valutata in riferimento alla peculiare natura del procedimento, che, fondato su sospetti e presunzioni, non consente quella precisa e particolareggiata contestazione dei fatti, che e' indispensabile nel processo penale. di conseguenza, nel procedimento di prevenzione, il principio della contestazione dell' accusa si attua con la comunicazione all' interessato dell' avviso a comparire nell' udienza in cui sara' discussa la proposta, e con l' indicazione della misura segnalata dal questore, i diritti di difesa sono in tal modo tutelati, in quanto l' interessato puo' prendere visione del rapporto e di tutti i documenti e venire cosi' a conoscenza degli elementi sui quali la proposta e' fondata. l' a., focalizzando i temi del preavviso all' interessato e della comunicazione dell' accusa nella materia de quo, compie una accurata disamina degli indirizzi espressi sul tema dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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