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122244
IDG780900447
78.09.00447 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. vi pen. 21 gennaio 1977
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 105-106
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d541
l' a. annota favorevolmente una decisione di legittimita' la quale afferma che le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno la funzione primaria di evitare gli eventi lesivi della incolumita' fisica, intrinsecamente connaturati all' esercizio di talune attivita' lavorative, anche nell' ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad una eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operai subordinati, la cui incolumita' deve sempre essere protetta con appropriate cautele. se il lavoratore pone in essere una condotta che si concreti nella inosservanza, da parte sua, delle disposizioni antinfortunistiche, solo in questa evenienza, e' configurabile la colpa dell' infortunato nella produzione dell' evento, con esclusione, in tutto o in parte, della responsabilita' penale degli imprenditori e dei dirigenti e preposti nell' ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. l' a. rileva che il dovere dell' imprenditore in materia di prevenzione degli infortuni, deve essere considerato primario ed inderogabile rispetto a quello gravante sul prestatore d' opera.
d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547
Ist. dir. penale - Univ. TO



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