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| IDG780900447 | |
| 78.09.00447 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| nota a cass. sez. vi pen. 21 gennaio 1977
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 105-106
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d541
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| l' a. annota favorevolmente una decisione di legittimita' la quale
afferma che le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
hanno la funzione primaria di evitare gli eventi lesivi della
incolumita' fisica, intrinsecamente connaturati all' esercizio di
talune attivita' lavorative, anche nell' ipotesi in cui siffatti
rischi siano conseguenti ad una eventuale disaccortezza, imprudenza e
disattenzione degli operai subordinati, la cui incolumita' deve
sempre essere protetta con appropriate cautele. se il lavoratore pone
in essere una condotta che si concreti nella inosservanza, da parte
sua, delle disposizioni antinfortunistiche, solo in questa evenienza,
e' configurabile la colpa dell' infortunato nella produzione dell'
evento, con esclusione, in tutto o in parte, della responsabilita'
penale degli imprenditori e dei dirigenti e preposti nell' ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze. l' a. rileva che il
dovere dell' imprenditore in materia di prevenzione degli infortuni,
deve essere considerato primario ed inderogabile rispetto a quello
gravante sul prestatore d' opera.
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| d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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