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| IDG780900450 | |
| 78.09.00450 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| nota a cass. sez. vi pen. 27 ottobre 1976
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 109-110
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50133
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| l' a. annota favorevolmente una pronuncia della cassazione in tema di
apporto concorsuale, nella quale si legge che nel caso di
cooperazione di omicidio colposo e' del tutto irrilevante la
identificazione delle singole condotte criminose e la ricerca di chi
esplose il colpo mortale. la cooperazione di cui all' art. 113 codice
penale, infatti, riguarda, soltanto le condotte esteriori e la loro
confluenza coordinata e consapevole e non investe in alcun modo l'
evento giacche' l' essenza di questa figura giuridica e' proprio il
risultato non voluto. in secondo luogo, afferma la cassazione che
nella cooperazione colposa la convergenza dei comportamenti, a
differenza che nella compartecipazione delittuosa, non richiede la
volonta' di contribuire con il proprio operato alla realizzazione del
crimine. l' a. ribadisce il concetto secondo cui, una volta accertata
quella volonta' della realizzazione comune che caratterizza la
cooperazione nel delitto colposo rispetto al concorso di cause
indipendenti, non riveste alcuna importanza, ai fini della
responsabilita', stabilire chi abbia specificamente posto in essere
il comportamento finale da cui e' immediatamente derivato l' evento
lesivo.
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| art. 113 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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