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122247
IDG780900450
78.09.00450 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. vi pen. 27 ottobre 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 109-110
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50133
l' a. annota favorevolmente una pronuncia della cassazione in tema di apporto concorsuale, nella quale si legge che nel caso di cooperazione di omicidio colposo e' del tutto irrilevante la identificazione delle singole condotte criminose e la ricerca di chi esplose il colpo mortale. la cooperazione di cui all' art. 113 codice penale, infatti, riguarda, soltanto le condotte esteriori e la loro confluenza coordinata e consapevole e non investe in alcun modo l' evento giacche' l' essenza di questa figura giuridica e' proprio il risultato non voluto. in secondo luogo, afferma la cassazione che nella cooperazione colposa la convergenza dei comportamenti, a differenza che nella compartecipazione delittuosa, non richiede la volonta' di contribuire con il proprio operato alla realizzazione del crimine. l' a. ribadisce il concetto secondo cui, una volta accertata quella volonta' della realizzazione comune che caratterizza la cooperazione nel delitto colposo rispetto al concorso di cause indipendenti, non riveste alcuna importanza, ai fini della responsabilita', stabilire chi abbia specificamente posto in essere il comportamento finale da cui e' immediatamente derivato l' evento lesivo.
art. 113 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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