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122248
IDG780900451
78.09.00451 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. vi pen. 26 ottobre 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 111-112
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d541
si segnala la novita' di questa decisione, secondo la quale dal tenore dell' art. 11 decreto presidente della repubblica 7 gennaio 1955 n. 164, che disciplina i lavori in prossimita' di linee elettriche, si desume che non solo il posto di lavoro degli operai, ma anche le costruzioni e gli strumenti adoperati nel lavoro devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 5 metri dalle linee elettriche. l' a. concorda pienamente con la sentenza, anche in base ad una interpretazione letterale e teologica della disposizione: questa, infatti, si riferisce testualmente a lavori che non possono essere eseguiti se non ad una certa distanza, non alludendo in alcun modo al "posto" di lavoro dell' operaio; ne' si puo' negare che gli scopi di prevenzione perseguiti dalla norma presuppongano necessariamente che la distanza minima imposta sia relativa a qualsiasi entita' idonea a stabilire un contatto elettrico con il corpo del lavoratore, e non soltanto al luogo fisico dove egli presta la propria opera.
art. 11 d.p.r. 7 gennaio 1955, n. 164
Ist. dir. penale - Univ. TO



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