Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


122251
IDG780900454
78.09.00454 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. v pen. 22 parile 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 3, pt. 2, pag. 121-122
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51871
l' a. annota una decisione di legittimita' nella quale si legge che il delitto di sequestro di persona si consuma nel momento della privazione della liberta' personale, e non in quello, eventualmente successivo, in cui l' offeso prenda coscienza del suo stato. dopo avere sottolineato come questa massima rappresenti una assoluta novita', l' a. aderisce alla tesi espressa dalla sentenza, cioe' l' irrilevanza dei mezzi usati (violenza, minaccia, inganno) per ottenere la privazione della liberta', dato che la fattispecie prevista dall' art. 605 codice penale costituisce un esempio di reato a forma libera.
art. 605 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati