| lo scritto prende le mosse da 2 decisioni di merito pronunciate nella
stessa causa, la prima in grado di appello ed in parziale riforma
della seconda. questa aveva affermato che poiche' il nuovo testo
dell' art. 69 codice penale ha reso obbligatorio il giudizio di
comparizione tra circostanze attenuanti e tra tutte le aggravanti,
quando tale giudizio si risolva in favore dell' imputato, le lesioni
colpose gravissime o gravi devono ritenersi, agli effetti dell'
irrogazione della pena, come lesioni colpose lievi, con la
conseguenza che la condanna non importa la sospensione o la revoca
della patente di guida. la sentenza del tribunale afferma invece che,
poiche', pur dopo il giudizio di comparizione, il reato
circostanziato non viene mai a perdere il suo carattere, avendo le
regole dettate dall' art. 69 codice penale esclusivo riferimento alla
misura della pena, il provvedimento di sospensione o revoca
giudiziale della patente va adottato sulla base delle circostanze
ritenute effettivamente sussistenti. l' a., aderendo alla decisione
di prima istanza, afferma che la sospensione della patente e' una
sanzione criminale atipica, in quanto pur non rientrando tra le
sanzioni generali del reato, non consegue meccanicamente alla
responsabilita' per certi comportamenti e deve, invece, essere
comminata espressamente dal giudice; quindi e' un aspetto del piu'
vasto problema della determinazione della misura della pena e deve
seguire la disciplina di questa, compresa la norma di cui all' art.
69 codice penale.
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