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| IDG781200156 | |
| 78.12.00156 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de taranto amilcare
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| consorzio concessionario della costruzione del nuovo tronco
ferroviario roma-firenze e regolamento di giurisdizione fra giudice
ordinario e giudice amministrativo
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| cass. sez. un. 19 luglio 1974, n. 2175
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| Amm. it., an. 32 (1977), fasc. 5, pag. 655-658
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| d1550; d30430; d1214
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| l' a. a margine della sentenza citata in epigrafe svolge alcune brevi
considerazioni circa il regolamento di giurisdizione. la
controversia, riferisce l' a., si e' svolta fra un consorzio
concessionario dell' esecuzione di opere pubbliche e proprietari di
terreni ritenutisi danneggiati nella esecuzione di lavori, i quali
pertanto hanno chiesto al pretore la immediata sospensione dei lavori
ai sensi dell' art. 1171 codice civile e art. 688 codice procedura
civile; il consorzio convenuto ha opposto ricorso per regolamento di
giurisdizione ai sensi art. 362, comma 2, codice procedura civile. l'
a., dopo aver illustrato le richieste conclusionali delle parti,
riporta in sintesi la decisione della cassazione che ha ammesso e
riconosciuto che l' azione proposta dai proprietari riveste carattere
di tipica denuncia di nuova opera, la quale pero' sarebbe
caratterizzata da una duplice fase: la prima, a cognizione sommaria e
di natura cautelare, diretta a ottenere l' adozione di provvedimenti
urgenti per la eliminazione del denunciato pericolo; la seconda a
cognizione piena riguardante il merito, rivolta a provocare una
decisione definitiva su questo. l' a. conclude svolgendo alcune
considerazioni sul significato attribuito dalla cassazione all' atto
amministrativo denominato concessione.
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| art. 1171 c.p.
art. 688 c.p.c.
art. 362 c.p.c.
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