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122622
IDG780610069
78.06.10069 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ragusa maggiore giuseppe
la morte dell' imprenditore e il fallimento
Dir. fall., an. 53 (1978), fasc. 1, pt. 1, pag. 5-104
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3110; d313
al centro del nostro sistema fallimentare vi e' l' imprenditore non l' impresa. il fallimento dell' imprenditore defunto si spiega concettualmente con la considerazione che l' imprenditore commerciale sopravvive alla propria morte come centro d' imputazione. tale fallimento e' previsto per soddisfare l' esigenza di tutela e garanzia dei creditori del defunto rispetto ad altri eventuali creditori, attraverso la individuazione del soggetto del fallimento. la tesi sostenuta dall' a. e' che il defunto risponde solo per gli atti relativi alla propria impresa ed a lui imputabili direttamente od indirettamente, e che pertanto e' l' unico a fallire se l' erede non e' imprenditore commerciale e l' insolvenza sia riferibile al de cuius. al contrario dovrebbe aversi fallimento del solo erede se questi e' imprenditore e l' insolvenza e' a lui ascrivibile. fallimento di entrambi, secondo l' a., si avrebbe quando vi e' continuazione dell' impresa e l' insolvenza e' riferibile ad ambedue i soggetti. nell' ipotesi di fallimento del defunto si afferma che i creditori di quest' ultimo hanno prelazione sui beni ereditari con responsabilita' sussidiaria dell' erede. per l' ipotesi di accettazione con beneficio d' inventario la liquidazione ex art. 498 codice civile e' subordinata alla mancanza di dichiarazione di fallimento. vengono poi analizzati i problemi che sorgono quando vi e' una pluralita' di eredi, il problema della disciplina delle azioni revocatorie in questo tipo di fallimento, e la disciplina dettata per il caso di morte dopo la dichiarazione di fallimento.
art. 11 l. fall. art. 12 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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