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122630
IDG780610077
78.06.10077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bronzini mario
gli onorari d' avvocato nei processi per revocatoria fallimentare
nota a trib. firenze 26 settembre 1977
Dir. fall., an. 53 (1978), fasc. 1, pt. 2, pag. 157-161
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4042; d313330
l' a. rileva che nei processi per revocatoria fallimentare la liquidazione degli onorari deve effettuarsi non con riguardo all' ammontare dei crediti ammessi al passivo fallimentare, bensi' con riferimento al valore di quanto la parte vincente ha recuperato. escludendo l' applicabilita' dell' art. 6 della tariffa in materia giudiziale civile (decreto ministeriale 23 dicembre 1976) alla revocatoria fallimentare, l' a. e' in dissenso con la sentenza n. 2279 del 3 agosto 1960 della corte di cassazione, mentre approva la decisione commentata che indica nel valore effettivo del bene recuperato il criterio di riferimento per la determinazione degli onorari. l' a. concorda con la sentenza commentata anche nella parte in cui questa stabilisce che quando il terzo non e' in grado di restituire la cosa nelle condizioni in cui fu trasferita dal fallito, e' tenuto alla reintegrazione in denaro dopo opportuna rivalutazione monetaria.
art. 10 c.p.c. art. 6 d.m. 23 dicembre 1976
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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