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122631
IDG780610078
78.06.10078 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
franchi giuseppe
giurisdizione e competenza in tema di legittimazione di figlio naturale
nota a trib. milano 20 maggio 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 1b, pag. 113-116
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30137; d40217
l' a. considera dettata del buon senso la sentenza annotata che ha deciso che il difetto di un giudice nazionale munito di competenza interna non si traduce in un difetto di giurisdizione: la fattispecie riguardava infatti una domanda di legittimazione di figlio naturale non contrastata da alcuno. inoltre le questioni riguardanti lo status dei cittadini non possono patire difetto di giurisdizione (altro discorso sarebbe per le obbligazioni da eseguirsi all' estero tra cittadini non residenti). il criterio di scelta pero', e cioe' l' eguale competenza di tutti i giudici di pari grado, spettando la scelta all' autore, suscita dubbi. in questo caso infatti si poteva applicare per analogia l' art. 33 codice di procedura civile poiche' risulta che alcuni dei controinteressati avevano la residenza in italia, e quindi stabilire la competenza nel foro di questi. ma cio' lascia ancora perplessi di fronte all' art. 32 della legge consolare, che stabilisce il foro di roma come foro di riserva per le domande di legittimazione. in presenza poi di altre norme della stessa legge che fissano il foro residuale in roma per altri tipi di cause, l' a. ritiene si debba applicare per analogia tale principio a tutti quei casi per i quali la legge nulla prevede.
art. 285 c.c. art. 288 c.c. art. 33 c.p.c. art. 32 d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 200
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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