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| IDG780610078 | |
| 78.06.10078 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| franchi giuseppe
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| giurisdizione e competenza in tema di legittimazione di figlio
naturale
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| nota a trib. milano 20 maggio 1976
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 1b, pag. 113-116
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30137; d40217
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| l' a. considera dettata del buon senso la sentenza annotata che ha
deciso che il difetto di un giudice nazionale munito di competenza
interna non si traduce in un difetto di giurisdizione: la fattispecie
riguardava infatti una domanda di legittimazione di figlio naturale
non contrastata da alcuno. inoltre le questioni riguardanti lo status
dei cittadini non possono patire difetto di giurisdizione (altro
discorso sarebbe per le obbligazioni da eseguirsi all' estero tra
cittadini non residenti). il criterio di scelta pero', e cioe' l'
eguale competenza di tutti i giudici di pari grado, spettando la
scelta all' autore, suscita dubbi. in questo caso infatti si poteva
applicare per analogia l' art. 33 codice di procedura civile poiche'
risulta che alcuni dei controinteressati avevano la residenza in
italia, e quindi stabilire la competenza nel foro di questi. ma cio'
lascia ancora perplessi di fronte all' art. 32 della legge consolare,
che stabilisce il foro di roma come foro di riserva per le domande di
legittimazione. in presenza poi di altre norme della stessa legge che
fissano il foro residuale in roma per altri tipi di cause, l' a.
ritiene si debba applicare per analogia tale principio a tutti quei
casi per i quali la legge nulla prevede.
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| art. 285 c.c.
art. 288 c.c.
art. 33 c.p.c.
art. 32 d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 200
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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