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122632
IDG780610079
78.06.10079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dolfin nicoletta
negozio indiretto e imposta di registro
nota a app. milano 18 giugno 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 1b, pag. 99-110
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23100; d306011; d30607
l' a. contesta l' indirizzo della scuola di pavia secondo cui l' art. 8 del r.d. n. 3269 del 1923, oggi superato da una piu' recente legislazione, era da interpretarsi nel senso che nell' imposta di registro la tassazione avvenisse non in conformita' degli effetti giuridici dei contratti, bensi' alla stregua dei loro effetti economici; secondo invece giurisprudenza e dottrina dominante, con cui l' a. concorda, l' art. 8 chiariva solo che l' indagine dell' amministrazione finanziaria non doveva fermarsi al nomen iuris, assegnato dalle parti al contratto, bensi' doveva aver riguardo alla natura e agli effetti giuridici scaturenti dalle varie clausole della convenzione. l' a. sostiene questa seconda interpretazione maggiormente conforme alla natura del tributo in questione, e solleva che essa e' stata recepita nella formulazione dell' art. 19, comma i, del d.p.r. n. 634 del 1972; rivela inoltre che la fattispecie di cui si occupa la sentenza annotata configurerebbe un "negozio indiretto"; generalmente l' ordinamento non si occupa dello scopo indiretto, se non quando sia illecito: in questo caso si ha o la nullita' dell' atto, o l' applicazione allo stesso di norme diverse da quelle che risulterebbero operative rispetto alla figura tipica. ma perche' cio' accada deve essere previsto espressamente dal legislatore. un indirizzo dottrinale ha creduto di individuare una norma simile nell' art. 1344 c.c. (contratto in frode alla legge), ma l' a. osserva che esso presenta gravi difficolta', non tanto di ordine teorico poiche' la dottrina ha da tempo riconosciuto il carattere imperativo alle norme fiscali, quanto di ordine pratico perche' la sanzione prevista e' la nullita' dell' atto che per i motivi gia' esposti e' inutile ai fini tributari.
art. 8 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 25 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 19 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 9 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 art. 8 d.l.lt. 8 marzo 1945, n. 90 art. 5 d.l.lt. 8 marzo 1945, n. 90 art. 1344 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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