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122633
IDG780610080
78.06.10080 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
depiero rita
limiti all' applicabilita' della legge 24 maggio 1970, n. 336.
nota a cass. sez. lav. 3 febbraio 1977, n. 492
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 1a, pag. 335-344
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d14356; d70330; d70332
l' a., in margine alla sentenza annotata, ribadisce alcune critiche alla legge n. 336 del 1970, che considera discriminatoria, poiche' privilegia gli ex combattenti del pubblico impiego, e ricorda come la giurisprudenza abbia dapprima tentato di estendere la base beneficiaria della legge, per poi sclerotizzarsi; e come il parlamento dal canto suo non abbia potuto estendere se non parzialmente questa legge clientelare, pena il dissesto dell' economia. l' a. osserva che il caso esaminato dalla cassazione ha per oggetto l' estensione agli invalidi per servizio dei benefici attribuiti dalla l. 336 agli invalidi di guerra; tale estensionesarebbe prevista da leggi precedenti (la n. 539 del 1960 e la n. 474 del 1958); infatti il consiglio di stato ha stabilito che le citate leggi operano un rinvio formale, tale cioe' da estendere la portata anche di norme posteriori, salvo pero' il caso di un' univoca manifestazione di volonta' del legislatore. sulla base di questi principi l' a. ritiene non si possano estendere agli invalidi per servizio i benefici della 336, perche' questa ha il preciso fine di beneficiare gli ex combattenti, ne' soccorre l' interpretazione analogica, perche' la 336 e' palesemente una norma eccezionale. quanto alla dizione "e categorie equiparate", contenuta nell' art. i della legge, il consiglio di stato ha stabilito che si riferisce solo alla categoria dei profughi. riguardo poi al titolo della legge "norme a favore degli ex combattenti ed assimilati", l' a. osserva che il titolo non ha valore normativo e l' espressione "assimilati" vuole solo far riferimento alle altre categorie che la legge tassativamenteindichera' nel suo corpo. a conferma dell' esclusione dei mutilati ed invalidi per servizio dai benefici della 336 l' a. cita i lavori parlamentari, e conclude che se la soluzione adottata puo' apparire giustificata per i mutilati e invalidi per servizio, non lo e', pero'per gli ex combattenti dipendenti privati, pesantemente discriminati per una mera necessita' finanziaria.
art. 5 l. 3 aprile 1958, n. 474 l. 24 maggio 1970, n. 336 art. 1 l. 15 luglio 1960, n. 539
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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