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| IDG780610080 | |
| 78.06.10080 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| depiero rita
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| limiti all' applicabilita' della legge 24 maggio 1970, n. 336.
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| nota a cass. sez. lav. 3 febbraio 1977, n. 492
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 1a, pag. 335-344
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d14356; d70330; d70332
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| l' a., in margine alla sentenza annotata, ribadisce alcune critiche
alla legge n. 336 del 1970, che considera discriminatoria, poiche'
privilegia gli ex combattenti del pubblico impiego, e ricorda come la
giurisprudenza abbia dapprima tentato di estendere la base
beneficiaria della legge, per poi sclerotizzarsi; e come il
parlamento dal canto suo non abbia potuto estendere se non
parzialmente questa legge clientelare, pena il dissesto dell'
economia. l' a. osserva che il caso esaminato dalla cassazione ha per
oggetto l' estensione agli invalidi per servizio dei benefici
attribuiti dalla l. 336 agli invalidi di guerra; tale
estensionesarebbe prevista da leggi precedenti (la n. 539 del 1960 e
la n. 474 del 1958); infatti il consiglio di stato ha stabilito che
le citate leggi operano un rinvio formale, tale cioe' da estendere la
portata anche di norme posteriori, salvo pero' il caso di un' univoca
manifestazione di volonta' del legislatore. sulla base di questi
principi l' a. ritiene non si possano estendere agli invalidi per
servizio i benefici della 336, perche' questa ha il preciso fine di
beneficiare gli ex combattenti, ne' soccorre l' interpretazione
analogica, perche' la 336 e' palesemente una norma eccezionale.
quanto alla dizione "e categorie equiparate", contenuta nell' art. i
della legge, il consiglio di stato ha stabilito che si riferisce solo
alla categoria dei profughi. riguardo poi al titolo della legge
"norme a favore degli ex combattenti ed assimilati", l' a. osserva
che il titolo non ha valore normativo e l' espressione "assimilati"
vuole solo far riferimento alle altre categorie che la legge
tassativamenteindichera' nel suo corpo. a conferma dell' esclusione
dei mutilati ed invalidi per servizio dai benefici della 336 l' a.
cita i lavori parlamentari, e conclude che se la soluzione adottata
puo' apparire giustificata per i mutilati e invalidi per servizio,
non lo e', pero'per gli ex combattenti dipendenti privati,
pesantemente discriminati per una mera necessita' finanziaria.
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| art. 5 l. 3 aprile 1958, n. 474
l. 24 maggio 1970, n. 336
art. 1 l. 15 luglio 1960, n. 539
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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