Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


122639
IDG780610086
78.06.10086 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lega carlo
avvocati, clienti e ingiunzioni di pagamento
nota a ass. sez. ii civ. 11 febbraio 1977, n. 624
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 1a, pag. 331-334
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d96900; d965; d4400
l' a., concordando con quanto affermato dal supremo collegio, asserisce che deve ritenersi cliente dell' avvocato colui che richiede le prestazioni professionali anche se non e' titolare di un personale e diretto interesse alle stesse, le quali, quindi, possono andare a beneficio di un terzo; inoltre ritiene che questa affermazione puo' assumere una portata generale potendosi riferire a tutte le libere professioni. circa il rapporto fra il terzo beneficiario della prestazione e l' avvocato, l' a. rileva che se si tratta di rappresentanza e difesa in un procedimento giudiziale e' necessario che il legale sia munito di apposito mandato o procura da parte di colui che e' interessato come parte nella lite o come imputato o parte civile nel processo penale; tuttavia sia il mandato o la procura non comportano alcuna obbligazione da parte del terzo nei confronti dell' avvocato e pertanto egli sara' creditore dei suoi onorari solo nei confronti di chi gli ha conferito l' incarico di cui si tratta. nella seconda parte della nota, l' a., sempre concordando con quanto deciso dal supremo collegio, afferma che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto prestazioni professionali, la parcella non ha, se contestata, valore probatorio dell' effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate; spetta al professionista, che nel giudizio di opposizione assume sostanzialmente la posizione di attore, dimostrare l' avvenuto adempimento dell' incarico.
art. 1294 c.c. art. 2230 c.c. art. 2697 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati