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| IDG780610086 | |
| 78.06.10086 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| lega carlo
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| avvocati, clienti e ingiunzioni di pagamento
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| nota a ass. sez. ii civ. 11 febbraio 1977, n. 624
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 2, pt. 1a, pag. 331-334
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d96900; d965; d4400
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| l' a., concordando con quanto affermato dal supremo collegio,
asserisce che deve ritenersi cliente dell' avvocato colui che
richiede le prestazioni professionali anche se non e' titolare di un
personale e diretto interesse alle stesse, le quali, quindi, possono
andare a beneficio di un terzo; inoltre ritiene che questa
affermazione puo' assumere una portata generale potendosi riferire a
tutte le libere professioni. circa il rapporto fra il terzo
beneficiario della prestazione e l' avvocato, l' a. rileva che se si
tratta di rappresentanza e difesa in un procedimento giudiziale e'
necessario che il legale sia munito di apposito mandato o procura da
parte di colui che e' interessato come parte nella lite o come
imputato o parte civile nel processo penale; tuttavia sia il mandato
o la procura non comportano alcuna obbligazione da parte del terzo
nei confronti dell' avvocato e pertanto egli sara' creditore dei suoi
onorari solo nei confronti di chi gli ha conferito l' incarico di cui
si tratta. nella seconda parte della nota, l' a., sempre concordando
con quanto deciso dal supremo collegio, afferma che nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto prestazioni
professionali, la parcella non ha, se contestata, valore probatorio
dell' effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate; spetta
al professionista, che nel giudizio di opposizione assume
sostanzialmente la posizione di attore, dimostrare l' avvenuto
adempimento dell' incarico.
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| art. 1294 c.c.
art. 2230 c.c.
art. 2697 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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