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122654
IDG780800142
78.08.00142 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pace alessandro
affissione diretta di manifesti, capacita' contributiva e liberta' di espressione del pensiero
nota a ord. pret. san dona' di piave 31 marzo 1977
Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 8, pt. 1, pag. 1302-1305
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d04017; d18715
la questione di legittimita' costituzionale della disciplina delle pubbliche affissioni, in quanto subordina all' autorizzazione comunale e al pagamento di un' imposta l' affissione che s' intenda fare in spazi di propria pertinenza e per propaganda ideologica senza fini di lucro, andrebbe accolta sotto il duplice profilo degli artt. 21 e 53 della costituzione. quest' ultimo e' parametro per giudicare dell' illegittimita' dell' imposta (anche indiretta) laddove non esiste alcuna manifestazione di capacita' contributiva. la violazione dell' art. 21 si concreta invece con la necessita' dell' autorizzazione per la quale non puo' farsi ricorso ai limiti previsti dall' art. 42 della costituzione per il godimento della proprieta' privata ove questi si traducano in un impedimento alla libera manifestazione del pensiero disposto con atto discrezionale dall' autorita'. del resto lo stesso accoglimento in altre sentenze della corte di tutta la disciplina delle pubbliche affissioni da' luogo a perplessita' per alcuni limiti non piu' ragionevoli che vi sono previsti.
art. 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639 art. 28 commi 1 e 4 d.p.r. 26 ottobfe 1972, n. 639
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