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| IDG780800143 | |
| 78.08.00143 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pace alessandro
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| ancora sulla legittimita' dei poteri coercitivi della commissione
"inquirente"
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| nota a ord. cost. (nella composizione integrata per i giudizi di
accusa) 7 maggio 1977
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| Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 8, pt. 1, pag. 1306-1311
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d021432
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| due motivi sorreggono la dichiarazione di manifesta infondatezza
della questione di legittimita' dell' art. 3 della legge n. 20 del
1962. il primo, la ricomprensione della commissione inquirente per i
giudizi d' accusa tra le commissioni d' inchiesta ex art. 82 della
costituzione e la conseguente attribuzione ad essa dei medesimi
poteri coercitivi di queste, e' inconsistente per le diversita' di
natura, funzioni e poteri che caratterizzano l' istruzione del
procedimento di accusa rispetto all' inchiesta parlamentare. il
secondo, che fa ricorso all' art. 12 della legge costituzionale n. 1
del 1953 per dedurne che quei poteri sono impliciti alla funzione
penale che la commissione svolge, e' frutto di un equivoco e di un'
errata impostazione del problema. non e' contestato infatti quel
potere in se', ma il suo esercizio nei confronti degli imputati
laici, il che e' questione conseguente alla legittimita' della
competenza della commissione a giudicare dei reati connessi. la
corte, dichiarando non manifestamente infondato quest' ultimo dubbio
e respingendo invece l' altro, ha travalicato i suoi poteri come
giudice a quo.
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| art. 16 l. 25 gennaio 1962, n. 20
art. 27 l. 25 gennaio 1962, n. 20
c. cost. 14 luglio 1977, n. 125
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