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122662
IDG780800150
78.08.00150 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' orazio giustino
pendenza del giudizio di accusa e scadenza di giudice costituzionale
nota a ord. c. cost. 5 maggio 1977, n. 1
Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 8, pt. 1, pag. 1421-1431
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d021400; d021401
la nuova formulazione del comma 4 dell' art. 135 della costituzione, secondo cui il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall' esercizio delle funzioni alla scadenza del termine del mandato, non ha abrogato l' ultimo comma dell' art. 26 della legge n. 20 del 1962 sui procedimenti d' accusa, che stabilisce che i giudici costituenti il collegio giudicante continuino a farne parte sino all' esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la scadenza del loro incarico. la decisione della corte e' fondata sulla diversita' delle materie regolate dalle due norme e ritiene che, nel caso dell' art. 26, solo nominalmente puo' parlarsi di prorogatio, perche' a tale istituto non si adattano ne' la durata variabile della permanenza nella funzione non dipendente dalla rinnovazione del collegio ne' i limiti oggettivi (le funzioni penali di quel processo) e soggettivi (solo i giudici che fanno parte del collegio giudicante) che vi sono previsti.
art. 5 cpv. l. cost. 22 novembre 1967, n. 2
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