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| IDG780800158 | |
| 78.08.00158 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pugliese francesco paolo
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| stato, regioni e "controlli atipici". nota a c. cost. 30 maggio 1977,
n. 90
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| Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 8, pt. 1, pag. 1215-1219
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d1222; d14213; d1424
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| il potere di convocare autoritativamente il consiglio comunale ex
art. 124 del testo unico della legge comunale e provinciale
costituisce esercizio di un potere di tutela che ha natura
procedimentale ed e' del tutto libero nelle motivazioni e circostanze
del provvedimento. considerato come potere sostitutivo diretto ad
ovviare all' inerzia della comunita' locale, esso dovrebbe essere
ripartito tra stato e regioni, secondo il profilo dell' interesse per
la cui tutela agisce. in realta', poiche' e' mero potere di
convocazione, esso lascia libera nel merito la decisione del
consiglio comunale e non puo' essere quindi invocato come mezzo
necessario alla tutela degli interessi da quello disattesi: si palesa
allora come un' ingerenza che viola l' autonomia politica del comune
e che agisce, nella fattispecie, attraverso la minaccia dell'
esercizio del controllo repressivo, cioe' del potere di scioglimento
del consiglio comunale. esso e' percio' da ritenere
costituzionalmente illegittimo, dissentendo dalla decisione della
corte, la quale, sotto il profilo del conflitto di attribuzioni, lo
ha ritenuto di competenza del prefetto respingendo le rivendicazioni
degli organi regionali di controllo.
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| art. 124 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148
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