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122669
IDG780800158
78.08.00158 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pugliese francesco paolo
stato, regioni e "controlli atipici". nota a c. cost. 30 maggio 1977, n. 90
Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 8, pt. 1, pag. 1215-1219
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1222; d14213; d1424
il potere di convocare autoritativamente il consiglio comunale ex art. 124 del testo unico della legge comunale e provinciale costituisce esercizio di un potere di tutela che ha natura procedimentale ed e' del tutto libero nelle motivazioni e circostanze del provvedimento. considerato come potere sostitutivo diretto ad ovviare all' inerzia della comunita' locale, esso dovrebbe essere ripartito tra stato e regioni, secondo il profilo dell' interesse per la cui tutela agisce. in realta', poiche' e' mero potere di convocazione, esso lascia libera nel merito la decisione del consiglio comunale e non puo' essere quindi invocato come mezzo necessario alla tutela degli interessi da quello disattesi: si palesa allora come un' ingerenza che viola l' autonomia politica del comune e che agisce, nella fattispecie, attraverso la minaccia dell' esercizio del controllo repressivo, cioe' del potere di scioglimento del consiglio comunale. esso e' percio' da ritenere costituzionalmente illegittimo, dissentendo dalla decisione della corte, la quale, sotto il profilo del conflitto di attribuzioni, lo ha ritenuto di competenza del prefetto respingendo le rivendicazioni degli organi regionali di controllo.
art. 124 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148
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