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122671
IDG780800160
78.08.00160 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sandulli aldo maria
note minime in tema di segreto di stato
nota a c. cost. 24 maggio 1977, n. 86
Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 8, pt. 1, pag. 1200-1205
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61463
la sentenza e' sostanzialmente da condividere. quando l' opposizione del segreto politico-militare e' necessitata da esigenze di tutela della sicurezza dello stato, la preminenza di questo valore rispetto ad altri pur egualmente tutelati ne legittima l' esercizio anche per coprire prevaricazioni della legge comune imposte da quel fine. il potere esecutivo dispone legittimamente di tale segreto in maniera discrezionale, risolvendosi eventuali abusi nei giudizi sul conflitto di attribuzione. la competenza di opporre il segreto invece, come fatto operativo e non di indirizzo politico, non puo' spettare al presidente del consiglio dei ministri, come ritiene la corte, ma al ministro competente per dicastero: conseguentemente l' articolo 352 del codice di procedura penale andava dichiarato illegittimo non per le ragioni indicate, ma per la discrezionalita' attribuita al ministro per la giustizia nel concedere l' autorizzazione a procedere senza un riscontro della decisione di opporre il segreto da parte del ministro competente per materia.
art. 342 c.p.p. art. 352 c.p.p.
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