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122675
IDG780800164
78.08.00164 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
andrioli virgilio
l' arbitrato obbligatorio e la costituzione
nota a c. cost. 14 luglio 1977, n. 127
Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 8, pt. 1, pag. 1143-1149
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d44600; d0230
pur se la sentenza e' stata resa nel giudizio di legittimita' della norma che impone l' arbitrato obbligatorio per le controversie tra datore di lavoro e lavoratore quando vi sia contesa per le invenzioni di quest' ultimo, e' da cogliere in essa un principio generale e l' invito al legislatore ad un comportamento conseguente. la norma che si evince dal combinato disposto degli artt. 24, comma 1, e 102, comma 1, della costituzione esclude che, al di fuori dell' arbitrato rituale, possano individuarsi altri giudici che non quelli previsti dagli stessi artt. 102 e 103, l' arbitrato obbligatorio, allora, puo' essere legittimamente disposto purche' senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l' autorita' giudiziaria. questa norma esplica i suoi effetti anche per gli arbitrati necessari sorti prima della costituzione, per i quali e' da ritenere possibile non solo la via del giudizio della corte, ma anche la loro diretta applicazione "secundum jus costitutionis" da parte dei giudici sottordinati.
art. 25 comma 1 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
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