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122676
IDG780800165
78.08.00165 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
chiavario mario
giudizi di accusa e connessione: le esigenze di garanzia non sono a senso unico
nota a c. cost. 14 luglio 1977, n. 125
Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 8, pt. 1, pag. 1131-1142
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d021432; d6022
piu' che ricercare in appigli formali le improbabili coerenze del giudizio penale costituzionale col sistema delle garanzie che la stessa costituzione prevede per il processo penale, occorre constatare che un processo politico non puo' essere condotto secondo le norme di quello comune ne' prevedere le medesime sanzioni, ma dev' essere caratterizzato in maniera autonoma senza che per questo vengano meno i criteri di obiettivita' e imparzialita' assicurati dalla natura stessa della corte costituzionale anche nella sua composizione integrata. la scissione tra i due procedimenti va risolta con la precedenza cronologica del giudizio politico su quello eventualmente comune. cadono cosi' anche le argomentazioni della corte, colla quale, se si puo' convenire sulla natura oggettiva della sua competenza, non si puo' concordare riguardo all' invocazione del criterio della ragionevolezza per giustificare la disparita' di trattamento tra imputati politici e laici all' interno dello stesso processo e la discrezionalita' dei criteri per operare la connessione e il relativo mutamento di competenza.
art. 16 l. 25 gennaio 1962, n. 20 art. 27 l. 25 gennaio 1962, n. 20
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