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123792
IDG781000202
78.10.00202 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a cass. sez. i 1 ottobre 1976, n. 3203
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 19 (15 ottobre), pag. 1564
d23105
conformemente alla tesi giurisprudenziale, l' a. ritiene che il giudice adito per la restituzione dell' imposta di registro pagata per un atto dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato debba limitarsi ad interpretare la pronuncia e non possa spingersi a valutare l' esattezza della stessa: deve cioe' limitarsi a stabilire se la pronuncia ha dichiarato o meno la nullita' dell' atto per un vizio radicale, tale da escludere l' obbligazione tributaria.
art. 14 n. 2 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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