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123795
IDG781000205
78.10.00205 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
metta vittorio
nota a cass. sez. i 28 settembre 1976, n. 3178
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 19 (15 ottobre), pag. 1567
d23117; d2159; d21831; d23112
condividendo la tesi giurisprudenziale, l' a. ritiene che qualora il contribuente presenti in materia di imposta di successione una dichiarazione di rettifica per somma maggiore di quella precedentemente denunciata, ma inferiore a quella accertata dall' ufficio, gli interessi moratori di cui alle leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962 siano dovuti sulla somma offerta con la rettifica con decorrenza dall' entrata in vigore della legge n. 29 del 1961 o dal successivo sorgere dell' obbligazione tributaria fino al momento della rettifica e per la maggiore somma accertata dallo stesso termine iniziale fino al pagamento del debito. osserva che gli interessi in questione si applicano ai rapporti tributari sorti prima dell' entrata in vigore della legge n. 29 del 1961 a condizione che il comportamento presuntivamente colpevole del contribuente si sia verificato o protratto nel vigore delle norme che lo prevedono.
l. 26 gennaio 1961, n. 29 l. 28 marzo 1962, n. 147
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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