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| IDG781000214 | |
| 78.10.00214 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| schiavon francesco
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| sulla deducibilita' delle spese mediche e funerarie nell' imposta di
successione e nelle imposte sui redditi
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| Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 20 (31 ottobre), pag. 1647-1650
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23113; d23063; d23064; d23062
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| l' a. ricorda che ai fini dell' imposta sulle successioni le spese
mediche relative agli ultimi 6 mesi di vita del defunto sono ammesse
in deduzione senza limiti di importo ed anche se sostenute prima
della data di apertura della successione, purche' risultino da
regolari quietanze; le spese funerarie risultanti da regolari
quietanze sono invece deducibili nel limite di lire 500000. circa le
spese di mantenimento dell' autore della successione e familiari a
carico il ministero delle finanze ne ha ammesso la detraibilita' a
prescindere da qualsiasi prova, sempreche' sussista una motivata
richiesta degli interessati. ai fini dell' irpef sono deducibili,
purche' risultino da idonea documentazione, le spese mediche e
chirurgiche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di
grave e permanente invalidita' o menomazione per la parte dell'
ammontare complessivo eccedente il 10 o il 5% del reddito complessivo
dichiarato a seconda che questo superi o meno i 15 milioni di lire;
la deducibilita' e' subordinata alla condizione che il contribuente
indichi nella dichiarazione annuale il domicilio o la residenza del
percipiente nel territorio dello stato e dichiari che le spese sono
rimaste effettivamente a suo carico. le spese funebri sostenute in
dipendenza del decesso delle persone indicate nell' art. 433 del
codice civile e degli affiliati sono deducibili per un importo
complessivamente non superiore ad 1 milione.
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| art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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