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Documento


123804
IDG781000214
78.10.00214 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
schiavon francesco
sulla deducibilita' delle spese mediche e funerarie nell' imposta di successione e nelle imposte sui redditi
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 20 (31 ottobre), pag. 1647-1650
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23113; d23063; d23064; d23062
l' a. ricorda che ai fini dell' imposta sulle successioni le spese mediche relative agli ultimi 6 mesi di vita del defunto sono ammesse in deduzione senza limiti di importo ed anche se sostenute prima della data di apertura della successione, purche' risultino da regolari quietanze; le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono invece deducibili nel limite di lire 500000. circa le spese di mantenimento dell' autore della successione e familiari a carico il ministero delle finanze ne ha ammesso la detraibilita' a prescindere da qualsiasi prova, sempreche' sussista una motivata richiesta degli interessati. ai fini dell' irpef sono deducibili, purche' risultino da idonea documentazione, le spese mediche e chirurgiche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione per la parte dell' ammontare complessivo eccedente il 10 o il 5% del reddito complessivo dichiarato a seconda che questo superi o meno i 15 milioni di lire; la deducibilita' e' subordinata alla condizione che il contribuente indichi nella dichiarazione annuale il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a suo carico. le spese funebri sostenute in dipendenza del decesso delle persone indicate nell' art. 433 del codice civile e degli affiliati sono deducibili per un importo complessivamente non superiore ad 1 milione.
art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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