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| IDG781000231 | |
| 78.10.00231 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| manula gaetano
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| la rivalutazione nei casi di cessione, concentrazione, fusione,
trasformazione e liquidazione d' azienda
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| Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 22-23 (15 dicembre), pag. 1789-180
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| d3125; d312225; d31231; d3124; d31160; d23063; d23073; d312305;
d312116; d312124; d312207; d312217
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| l' a. rileva che la legge n. 576 del 1975 sulla rivalutazione dei
cespiti patrimoniali non disciplina le ipotesi di variazione o
modificazione del soggetto e che pertanto la relativa problematica va
risolta su base esclusivamente interpretativa. la cessione dell'
azienda costituisce motivo di interruzione nella continuita' del
possesso dei beni che la compongono e pertanto l' imprenditore
individuale o la societa' acquirente non possono avvalersi per essi
del beneficio della rivalutazione se l' acquisto e' successivo al 31
dicembre 1973; analogamente nel caso di posta in essere entro il 31
dicembre 1973 la societa' concentrataria puo' rivalutare i beni
ricevuti in apporto sulla base dei valori attribuiti agli stessi beni
in sede di conferimento applicando il coefficiente proprio dell'
esercizio in cui la concentrazione ha avuto luogo. circa la fusione
l' a. osserva che ai fini fiscali comporta continuita' soggettiva
nella titolarita' del patrimonio e pertanto non interrompe nella
societa' incorporante o in quella della nuova che ne risulta il
possesso dei beni che vantavano le societa' fuse; la fusione
legittima pertanto la rivalutazione anche se attuata dopo il 31
dicembre 1973. riferisce l' indirizzo ministeriale in materia
criticandolo per non aver riconosciuto alla societa' risultante dall'
incorporazione o dall' unione di precedenti societa' la facolta' di
rivalutare interamente il capitale quando parte di questo
appartenesse a societa' di persone. nei casi di trasformazione e
liquidazione (per i quali non sorgono problemi interpretativi circa
la continuita' soggettiva della societa') la rivalutazione va
riconosciuta alla societa' trasformata ed a quella entrata in
liquidazione per i beni posseduti da data anteriore al 31 dicembre
1973.
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| art. 2555 c.c.
art. 2501 c.c.
art. 2504 c.c.
art. 16 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598
art. 2498 c.c.
art. 2499 c.c.
art. 2500 c.c.
art. 22 l. 2 dicembre 1975, n. 579
art. 25 l. 2 dicembre 1975, n. 579
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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