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123821
IDG781000231
78.10.00231 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
manula gaetano
la rivalutazione nei casi di cessione, concentrazione, fusione, trasformazione e liquidazione d' azienda
Iva trib. er., an. 6 (1977), fasc. 22-23 (15 dicembre), pag. 1789-180
d3125; d312225; d31231; d3124; d31160; d23063; d23073; d312305; d312116; d312124; d312207; d312217
l' a. rileva che la legge n. 576 del 1975 sulla rivalutazione dei cespiti patrimoniali non disciplina le ipotesi di variazione o modificazione del soggetto e che pertanto la relativa problematica va risolta su base esclusivamente interpretativa. la cessione dell' azienda costituisce motivo di interruzione nella continuita' del possesso dei beni che la compongono e pertanto l' imprenditore individuale o la societa' acquirente non possono avvalersi per essi del beneficio della rivalutazione se l' acquisto e' successivo al 31 dicembre 1973; analogamente nel caso di posta in essere entro il 31 dicembre 1973 la societa' concentrataria puo' rivalutare i beni ricevuti in apporto sulla base dei valori attribuiti agli stessi beni in sede di conferimento applicando il coefficiente proprio dell' esercizio in cui la concentrazione ha avuto luogo. circa la fusione l' a. osserva che ai fini fiscali comporta continuita' soggettiva nella titolarita' del patrimonio e pertanto non interrompe nella societa' incorporante o in quella della nuova che ne risulta il possesso dei beni che vantavano le societa' fuse; la fusione legittima pertanto la rivalutazione anche se attuata dopo il 31 dicembre 1973. riferisce l' indirizzo ministeriale in materia criticandolo per non aver riconosciuto alla societa' risultante dall' incorporazione o dall' unione di precedenti societa' la facolta' di rivalutare interamente il capitale quando parte di questo appartenesse a societa' di persone. nei casi di trasformazione e liquidazione (per i quali non sorgono problemi interpretativi circa la continuita' soggettiva della societa') la rivalutazione va riconosciuta alla societa' trasformata ed a quella entrata in liquidazione per i beni posseduti da data anteriore al 31 dicembre 1973.
art. 2555 c.c. art. 2501 c.c. art. 2504 c.c. art. 16 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598 art. 2498 c.c. art. 2499 c.c. art. 2500 c.c. art. 22 l. 2 dicembre 1975, n. 579 art. 25 l. 2 dicembre 1975, n. 579
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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