| 123831 | |
| IDG781000242 | |
| 78.10.00242 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| lampiasi ignazio
| |
| capacita' giuridica valutaria passiva
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nuova riv. trib., an. 34 (1978), fasc. 2, pag. 53-60
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d30009; d3001; d18116; d18117; d111
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. osserva che l' ordinamento valutario italiano si basa sulla
distinzione delle persone fisiche e giuridiche in residenti e non
residenti, attribuendo al residente (di cui definisce la figura) la
totalita' degli obblighi valutari ed al non residente (figura
residuale rispetto all' altra) solo taluno di essi; nell' ambito del
concetto di residente e' individuabile una figura di residente a cui
la totalita' degli obblighi valutari fa capo limitatamente ad una
parte della sua potenzialita' economica. proponendosi di costruire un
concetto di capacita' giuridica valutaria passiva comune ai residenti
ed ai non residenti, l' a. chiarisce il significato dei seguenti
termini del commercio internazionale: valuta, divisa, bilancia
commerciale, bilancia delle obbligazioni, bilancia dei pagamenti.
precisa che potenzialita' valutaria e' categoria economica e non
giuridica (esprimente la disposizione potenziale del soggetto a
provocare variazioni negative e positive nella massa dei mezzi
valutari disponibili), che preesiste alla personalita' valutaria
costituendone il presupposto. nel delineare il concetto di residente
valutario, il legislatore utilizza i seguenti elementi: attivita'
produttrice di reddito, residenza, sede, cittadinanza. esaminati i
concetti di reddito e di attivita' produttrice di reddito, l' a.
illustra la nozione di residenza all' estero introdotta dalla legge
n. 689 del 1976 rilevandone la maggiore ampiezza rispetto a quella
civilistica, il concetto di sede agli effetti valutari (sede
statutaria e, in difetto, sede effettiva), gli effetti dell'
attivita' produttrice di reddito e della dimora abituale sul sistema
economico e sulla bilancia dei pagamenti. precisa infine che l'
ordinamento valutario italiano attribuisce i doveri valutari alle
persone fisiche prescindendo dallo stato giuridico soggettivo di
cittadino.
| |
| l. 8 ottobre 1976, n. 689
d.l. 6 giugno 1956, n. 476
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |