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123831
IDG781000242
78.10.00242 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lampiasi ignazio
capacita' giuridica valutaria passiva
Nuova riv. trib., an. 34 (1978), fasc. 2, pag. 53-60
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30009; d3001; d18116; d18117; d111
l' a. osserva che l' ordinamento valutario italiano si basa sulla distinzione delle persone fisiche e giuridiche in residenti e non residenti, attribuendo al residente (di cui definisce la figura) la totalita' degli obblighi valutari ed al non residente (figura residuale rispetto all' altra) solo taluno di essi; nell' ambito del concetto di residente e' individuabile una figura di residente a cui la totalita' degli obblighi valutari fa capo limitatamente ad una parte della sua potenzialita' economica. proponendosi di costruire un concetto di capacita' giuridica valutaria passiva comune ai residenti ed ai non residenti, l' a. chiarisce il significato dei seguenti termini del commercio internazionale: valuta, divisa, bilancia commerciale, bilancia delle obbligazioni, bilancia dei pagamenti. precisa che potenzialita' valutaria e' categoria economica e non giuridica (esprimente la disposizione potenziale del soggetto a provocare variazioni negative e positive nella massa dei mezzi valutari disponibili), che preesiste alla personalita' valutaria costituendone il presupposto. nel delineare il concetto di residente valutario, il legislatore utilizza i seguenti elementi: attivita' produttrice di reddito, residenza, sede, cittadinanza. esaminati i concetti di reddito e di attivita' produttrice di reddito, l' a. illustra la nozione di residenza all' estero introdotta dalla legge n. 689 del 1976 rilevandone la maggiore ampiezza rispetto a quella civilistica, il concetto di sede agli effetti valutari (sede statutaria e, in difetto, sede effettiva), gli effetti dell' attivita' produttrice di reddito e della dimora abituale sul sistema economico e sulla bilancia dei pagamenti. precisa infine che l' ordinamento valutario italiano attribuisce i doveri valutari alle persone fisiche prescindendo dallo stato giuridico soggettivo di cittadino.
l. 8 ottobre 1976, n. 689 d.l. 6 giugno 1956, n. 476
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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