| l' a. intende dimostrare come la linea della "liberazione sindacale"
abbia contribuito a costruire un diritto che, fondato sulla mera
prassi del movimento sindacale, si pone in realta' al di fuori della
costituzione e dello stesso codice civile. questo processo si inizia
col concepire il sindacato non piu' come associazione
rappresentativa, ma come soggetto collettivo, dotato di una propria,
immediata giuridicita': al diritto delle norme si sostituisce quel
tipo di diritto che nasce spontaneo dalla vita quotidiana dell'
istituzione. in tal modo la nozione di autonomia collettiva viene ad
assumere significati nuovi. per il sindacato allora, in quanto
soggetto giuridico originario, la propria giuridicita' si fonda nel
fatto di esistere e di agire. il prodotto dell' autonomia di un
soggetto che esiste solo nella prassi e' una figura contrattuale del
tutto nuova, la cui impegnativita' non e' piu' legata al rispetto
dell' accordo ma alla semplice volonta' di una parte, quella
sindacale, di rispettarlo nel corso della sua prassi. da qui, fa
notare l' a., discende una modifica del concetto stesso di
giuridicita', che diviene legalizzazione della prassi. l' a. a
conclusione, osservando che il diritto diviene solo mezzo di
codificazione dei risultati della prassi e quindi ha senso solo in
relazione al passato, si chiede a chi sara' demandato di regolare la
prassi nelle determinazioni del presente.
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