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| IDG780600224 | |
| 78.06.00224 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| fabbrini giovanni
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| il nuovo processo del lavoro
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| relazione al convegno nazionale su "il nuovo processo del lavoro",
roma, 23-24 novembre 1973
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| Sicur. soc., an. 28 (1973), fasc. 6, pag. 608-630
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| d760; d4192; d761; d4193
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| pratico
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| formale
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| nell' oggetto delle controversie previdenziali dovrebbero essere
comprese anche le azioni di responsabilita' avverso il datore di
lavoro per omissione contributiva, le azioni di regresso del datore
di lavoro al lavoratore per una parte dei contributi, nonche' le
azioni di rivalsa dell' inail contro il datore di lavoro reo di
violazione degli obblighi di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
un solo caso di controversia previdenziale puo' essere sottratto alla
competenza del giudice ordinario ed affidato alla giurisdizione
amministrativa: il caso in cui il datore di lavoro inadempiente agli
obblighi previdenziali sia lo stato od altro ente pubblico nel quadro
di un rapporto di pubblico impiego. a differenza delle situazioni
sostanziali nascenti dal rapporto di lavoro, quelle previdenziali
sono indisponibili sia per via di arbitrato sia per via di negozio
stragiudiziale, salva l' ipotesi di conciliazione giudiziale. quanto
al rito del lavoro, occorre interpretare restrittivamente la norma
che consente al giudice di autorizzare mutamenti di domande e di
eccezioni, per evitare parzialita'. inoltre sembra incostituzionale
per violazione del diritto di difesa la possibilita' data al giudice
di prendere iniziative probatorie quando i poteri delle parti sono
gia' estinti per preclusione e senza potere di controprova. infine,
il concetto di somma non contestata non puo' far riferimento alla
contumacia del convenuto, ma deve necessariamente inserirsi nel
quadro di una difesa attiva, dove sia dato distinguere cio' che viene
attivamente negato da cio' che non viene colpito da contestazione. a
questo potra' giovare il verbale del tentativo di conciliazione in
sede sindacale.
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| art. 2116 c.c.
art. 2117 c.c.
art. 442 c.p.c.
art. 444 c.p.c.
art. 420 c.p.c.
art. 147 l. 11 agosto 1973, n. 533
art. 2113 c.c.
art. 423 c.p.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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