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Documento


123892
IDG780600224
78.06.00224 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fabbrini giovanni
il nuovo processo del lavoro
relazione al convegno nazionale su "il nuovo processo del lavoro", roma, 23-24 novembre 1973
Sicur. soc., an. 28 (1973), fasc. 6, pag. 608-630
d760; d4192; d761; d4193
pratico
formale
nell' oggetto delle controversie previdenziali dovrebbero essere comprese anche le azioni di responsabilita' avverso il datore di lavoro per omissione contributiva, le azioni di regresso del datore di lavoro al lavoratore per una parte dei contributi, nonche' le azioni di rivalsa dell' inail contro il datore di lavoro reo di violazione degli obblighi di prevenzione degli infortuni sul lavoro. un solo caso di controversia previdenziale puo' essere sottratto alla competenza del giudice ordinario ed affidato alla giurisdizione amministrativa: il caso in cui il datore di lavoro inadempiente agli obblighi previdenziali sia lo stato od altro ente pubblico nel quadro di un rapporto di pubblico impiego. a differenza delle situazioni sostanziali nascenti dal rapporto di lavoro, quelle previdenziali sono indisponibili sia per via di arbitrato sia per via di negozio stragiudiziale, salva l' ipotesi di conciliazione giudiziale. quanto al rito del lavoro, occorre interpretare restrittivamente la norma che consente al giudice di autorizzare mutamenti di domande e di eccezioni, per evitare parzialita'. inoltre sembra incostituzionale per violazione del diritto di difesa la possibilita' data al giudice di prendere iniziative probatorie quando i poteri delle parti sono gia' estinti per preclusione e senza potere di controprova. infine, il concetto di somma non contestata non puo' far riferimento alla contumacia del convenuto, ma deve necessariamente inserirsi nel quadro di una difesa attiva, dove sia dato distinguere cio' che viene attivamente negato da cio' che non viene colpito da contestazione. a questo potra' giovare il verbale del tentativo di conciliazione in sede sindacale.
art. 2116 c.c. art. 2117 c.c. art. 442 c.p.c. art. 444 c.p.c. art. 420 c.p.c. art. 147 l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 2113 c.c. art. 423 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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