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Documento


123912
IDG780600245
78.06.00245 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pontrandolfi pasquale
intervento al convegno nazionale su "il nuovo processo del lavoro", roma, 23-24 novembre 1973
Sicur. soc., an. 28 (1973), fasc. 6, pag. 704-706
d761; d4193
pratico
formale
il giudice del lavoro e' tenuto dal nuovo rito a liquidare la pensione. sicche', essendo la richiesta di una pensione richiesta di una prestazione pecuniaria, e' onere dell' attore fornire gli elementi al giudice, anche con l' assistenza del patronato. non contestando l' inps la somma indicata dall' attore, il giudice potrebbe addirittura liquidare in via provvisoria una somma pari al minimo della pensione, che e' eguale per tutti. inoltre, non essendo stata estesa la norma circa i risarcimenti dell' ulteriore danno per svalutazione monetaria, essa non puo' essere applicata anche ai crediti previdenziali.
art. 447 c.p.c. art. 280 c.p.c. art. 442 c.p.c. art. 429 c.p.c. art. 409 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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