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| IDG780610245 | |
| 78.06.10245 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| d' aniello mena
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| recesso dal periodo di prova e motivazione
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| Dir. lav., an. 52 (1978), fasc. 1, pt. 1, pag. 39-46
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d733
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| l' a. approva l' orientamento giurisprudenziale di alcuni giudici di
merito in base al quale il recesso del datore di lavoro durante il
periodo di prova non e' sottratto al sindacato giurisdizionale, con
la conseguenza che deve essere motivato. si rileva una contraddizione
nell' art. 2096 codice civile dal momento che la norma da un lato
stabilisce che le due parti sono tenute, rispettivamente, a
consentire e a fare l' esperimento oggetto del patto di prova, e
dall' altro lato stabilisce il principio della libera recedibilita'
se non e' stabilito un termine minimo. l' a. osserva che, stante l'
obbligo dell' esperimento che per raggiungere il proprio scopo
necessita di un certo periodo di tempo, nell' art. 2096 codice civile
comma 3 non e' previsto un recesso ad nutum. per quanto riguarda la
configurazione giuridica del recesso nel periodo di prova si rileva
che trattasi di ipotesi a se' stante, assimilabile tuttavia al
recesso per giusta causa in quanto anch' esso provoca l' estinzione
immediata del rapporto. ai fini della valutazione dell' esito dell'
esperimento occorre tener presente unicamente la idoneita' a svolgere
il lavoro per il quale il lavoratore e' stato assunto con esclusione
di ogni altro tipo di valutazione.
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| art. 2096 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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