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123934
IDG780610245
78.06.10245 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' aniello mena
recesso dal periodo di prova e motivazione
Dir. lav., an. 52 (1978), fasc. 1, pt. 1, pag. 39-46
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d733
l' a. approva l' orientamento giurisprudenziale di alcuni giudici di merito in base al quale il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova non e' sottratto al sindacato giurisdizionale, con la conseguenza che deve essere motivato. si rileva una contraddizione nell' art. 2096 codice civile dal momento che la norma da un lato stabilisce che le due parti sono tenute, rispettivamente, a consentire e a fare l' esperimento oggetto del patto di prova, e dall' altro lato stabilisce il principio della libera recedibilita' se non e' stabilito un termine minimo. l' a. osserva che, stante l' obbligo dell' esperimento che per raggiungere il proprio scopo necessita di un certo periodo di tempo, nell' art. 2096 codice civile comma 3 non e' previsto un recesso ad nutum. per quanto riguarda la configurazione giuridica del recesso nel periodo di prova si rileva che trattasi di ipotesi a se' stante, assimilabile tuttavia al recesso per giusta causa in quanto anch' esso provoca l' estinzione immediata del rapporto. ai fini della valutazione dell' esito dell' esperimento occorre tener presente unicamente la idoneita' a svolgere il lavoro per il quale il lavoratore e' stato assunto con esclusione di ogni altro tipo di valutazione.
art. 2096 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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